1. Al fine di applicare alle piccole e medie imprese, come definite dalla vigente normativa comunitaria, gli obblighi generali previsti dagli articoli 26, 27 e 28, il
a) le misure tecniche e di supporto destinate a favorire l'adempimento degli obblighi medesimi;
b) i tempi di adeguamento ai valori limite di emissione relativi alle dimensioni tecnico-produttive medie delle imprese e ai diversi settori d'attività, nel rispetto degli obiettivi e degli standard di qualità ambientale;
c) i sistemi di raccolta e di diffusione dei dati di rilevanza ambientale pertinenti alle diverse categorie d'impresa;
d) le forme semplificate di presentazione della domanda di autorizzazione unica per ciascuna unità produttiva.